Il 2018 è stato l’anno di introduzione di una nuova tipologia di agevolazione fiscale, il “bonus verde”, confermata anche per tutto il 2019.

Chi può usufruire delle detrazioni?
Gli interventi sono agevolabili per i privati e per i condominii, ma devono essere effettuati unicamente su case di abitazione e solo se già esistenti. Restano quindi esclusi immobili in costruzione, negozi, uffici, capannoni ecc.
Può inoltre usufruire dell’agevolazione “chi detiene un titolo idoneo”, quindi, ad esempio, proprietari, nudi proprietari, usufruttuari, locatari e comodatari ecc., ma anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge; il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile né titolare di un contratto di comodato. Per tutti è sempre valida la regola generale: la detrazione spetta a patto che risultino intestatari delle fatture e dei relativi pagamenti.

Quali sono le spese agevolabili?
Con il bonus verde un cittadino può detrarre il 36% delle spese sostenute per alcuni tipi di interventi:
– sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi
– realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili
– spese di progettazione e manutenzione sostenute per questi interventi.

Non sono quindi detraibili le spese per tutti gli interventi, ma, come ormai chiarito dall’Agenzia delle Entrate, solamente quelli di tipo straordinario. Pertanto, se si acquistano vasi e piante per il proprio balcone o viene effettuata la periodica manutenzione del proprio giardino, le spese non saranno detraibili.
Viene invece premiato chi esegue interventi radicali e importanti in un giardino già esistente (piantando ad esempio alberi, realizzando impianti di irrigazione, recinzioni o giardini pensili) o chi trasforma in giardino un’area pertinenziale (ad esempio, un cortile). Solamente in questo secondo caso l’acquisto di piante e altri vegetali in vaso sarà agevolabile, proprio perché rientrerà in un più ampio intervento di sistemazione a verde dell’immobile.
Sono infine esclusi dall’agevolazione i c.d. lavori in economia, quelli cioè effettuati direttamente dal contribuente, senza essere appaltati a ditte specializzate in sistemazione del verde.

Come si calcola la detrazione?
L’importo su cui calcolare la detrazione non potrà superare i 5.000 euro per abitazione (la detrazione massima sarà quindi di 1.800 euro per unità), con una rateizzazione di dieci quote annuali di pari importo.
In caso di lavori in condominio questo importo deve essere riferito a ciascuna abitazione che lo compone. Per cui, ad esempio, in un condominio composto da 10 unità immobiliari, l’importo massimo su cui calcolare la detrazione sarà pari a 50.000 euro. Al singolo condomino sarà poi imputata la quota di spesa corrispondente alla sua unità immobiliare, sulla base dei pagamenti effettuati.
È interessante notare che il cittadino potrà comunque cumulare la detrazione per la sistemazione del verde della sua proprietà esclusiva (ad esempio, il proprio balcone) con quella del giardino condominiale, raddoppiando, di fatto, il bonus.

Come si effettua il pagamento?
Il pagamento dovrà essere effettuato con “strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni”, ossia tramite assegni, carte di credito, bancomat e bonifici ordinari. L’esclusione è dunque per il contante. Non sarà inoltre necessario il pagamento tramite “bonifico parlante”; può tuttavia essere consigliabile inserire il riferimento alla norma di legge insieme ai dati della fattura (art. 1, commi da 12 a 15 L. 205/2017).

È interessante sottolineare come tra gli interventi agevolabili al 36% rientrino anche le spese per la recinzione di un giardino, che danno diritto anche alla detrazione Irpef del 50% per le spese di ristrutturazione. Di fronte all’indubbia convenienza di optare per questo secondo tipo di agevolazione, il cittadino dovrà tuttavia ricordarsi che, a differenza del bonus verde, l’unica forma di pagamento ammessa è quella del “bonifico parlante”.